
Considerazioni
riguardo la proposta di Revisione dello Statuto d’Ateneo
Università degli Studi di
Firenze
Titolo Secondo
Il
Titolo Secondo condensa i compiti degli Organi di Governo, le loro funzioni, formalizzate
e non, la durata dei mandati, il rapporto tra gli Organi stessi; inoltre definisce
le figure del Prorettore Vicario, dei Prorettori e del Direttore
Amministrativo.
I compiti del rettore
(in riferimento all’articolo 12 comma 2 lettere f, g, h,
i, q e all’articolo 12 comma 2 bis)
Il
testo del nuovo Statuto assegna al Rettore poteri maggiori rispetto all’attuale.
Negli articoli segnalati si prevede che il Rettore presenti annualmente al
Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, riuniti in seduta
congiunta, una relazione contenente le linee programmatiche d’indirizzo. Tutte
le decisioni che gli Organi, pur nella loro autonomia, decideranno di prendere dovranno
comunque essere in linea con le linee di programma presentate. Gli Organi non
hanno potere decisionale né di parere riguardo le linee programmatiche; vengono
presentate, forse anche discusse, ma non messe in votazione. Questo vuol dire
che una volta dettata la strategia politico-amministrativa, nel corso degli
anni bisognerà obbligatoriamente seguirla. Non esiste nememno uno strumento
grazie al quale sarebbe possibile invertire la linea che l’Ateneo sta
percorrendo; annualmente, infatti, il Rettore dovrà presentare al Senato e al
Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, che
non sarà, però, posta a giudizio.
C’è
da evidenziare ancora che, sentito il Consiglio di Amministrazione, al è
trasferito il compito di nominare il Direttore Amministrativo, al quale deve
inoltre assegnare gli obiettivi da conseguire, in coerenza con le linee
programmatiche di cui sopra.
Tutti
i compiti non previsti tra quelli del
Rettore, del Consiglio di Amministrazione, del Senato e dalla Legge, sono
rimandati ad una norma residuale, la quale sancisce che il Rettore compirà
tutti gli atti di governo e di indirizzo che non siano in alcun luogo
attribuiti.
Riassumendo,
il Rettore avrà il completo controllo degli Organi, costretti a seguire
incondizionatamente gli indirizzi della sua relazione, e del personale tutto
dell’Ateneo, assoggettato alla sua politica di gestione e al suo Direttore
Amministrativo
Modalità di elezione del Rettore
(in riferimento all’articolo 12 bis)
Nulla
cambia riguardo alle modalità di elezione del Rettore, se non che il suo
mandato, come quello di tutte le cariche elettive, diviene di quattro anni,
anziché di tre, rinnovabile una volta. Il corpo elettorale è composto da tutti
i professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai rappresentanti degli
Studenti in Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico e Consigli di
Facoltà e il personale tecnico-amministrativo e dirigente, i cui voti saranno
computati nella misura del 10%. È scandaloso che, proprio nel momento in cui il
Rettore assumerà poteri così forti, sia in materia politico-finanziaria che in
materia di personale, il peso del corpo elettorale rimanga immutato.
Poteri di controllo dei membri
degli Organi Collegiali di governo
(in riferimento all’articolo 14 quater)
Finzione.
Questa è la parola che deve essere associata a questa norma, dal titolo
apparentemente forte, ma dalle misure a dir poco ovvie e deboli.
Non
può essere considerato un potere di controllo la possibilità di iniziativa su
ogni questione sottoposta alla deliberazione dell’organo: è semplicemente il
motivo per cui uno si candida. Non è potere di controllo la possibilità di
accedere agli Uffici per ottenere la documentazione e le informazioni in loro
possesso: è semplice espletamento della funzione di membro del Senato e del
Consiglio. Non è potere di controllo la possibilità di istituire da parte di
Senato e Consiglio (a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri)
commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione: il controllo è da
farsi sull’operato del Rettore.
Questo
articolo è la prova ulteriore che gli Organi Collegiali diventano
essenzialmente un ufficio del protocollo, con il solo compito di bollare le
diverse pratiche, costretti a deliberare gli atti voluti dal Rettore, in
conformità con le linee programmatiche di indirizzo presentate e non votate,
senza neppure avere la possibilità di un controllo reale sulle azioni portate
avanti.
***
C’è
da segnalare infine che, come ribadito nelle considerazioni generali, anche nel
presente titolo, sono contenuti numerosi rimandi a regolamenti o codici non
ancora scritti e nemmeno ipotizzati (articolo 14 quater comma 1 e 3, ad
esempio). È importante aggiungere che il lavoro di stesura dei Regolamenti non
è nemmeno stato pianificato.