Considerazioni riguardo la proposta di Revisione dello Statuto d’Ateneo

Università degli Studi di Firenze

 

Titolo Secondo

 

Il Titolo Secondo condensa i compiti degli Organi di Governo, le loro funzioni, formalizzate e non, la durata dei mandati, il rapporto tra gli Organi stessi; inoltre definisce le figure del Prorettore Vicario, dei Prorettori e del Direttore Amministrativo.

 

I compiti del rettore

(in riferimento all’articolo 12 comma 2 lettere f, g, h, i, q e all’articolo 12 comma 2 bis)

 

Il testo del nuovo Statuto assegna al Rettore poteri maggiori rispetto all’attuale. Negli articoli segnalati si prevede che il Rettore presenti annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, riuniti in seduta congiunta, una relazione contenente le linee programmatiche d’indirizzo. Tutte le decisioni che gli Organi, pur nella loro autonomia, decideranno di prendere dovranno comunque essere in linea con le linee di programma presentate. Gli Organi non hanno potere decisionale né di parere riguardo le linee programmatiche; vengono presentate, forse anche discusse, ma non messe in votazione. Questo vuol dire che una volta dettata la strategia politico-amministrativa, nel corso degli anni bisognerà obbligatoriamente seguirla. Non esiste nememno uno strumento grazie al quale sarebbe possibile invertire la linea che l’Ateneo sta percorrendo; annualmente, infatti, il Rettore dovrà presentare al Senato e al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, che non sarà, però, posta a giudizio.

 

C’è da evidenziare ancora che, sentito il Consiglio di Amministrazione, al è trasferito il compito di nominare il Direttore Amministrativo, al quale deve inoltre assegnare gli obiettivi da conseguire, in coerenza con le linee programmatiche di cui sopra.

 

Tutti i compiti non previsti  tra quelli del Rettore, del Consiglio di Amministrazione, del Senato e dalla Legge, sono rimandati ad una norma residuale, la quale sancisce che il Rettore compirà tutti gli atti di governo e di indirizzo che non siano in alcun luogo attribuiti.

 

Riassumendo, il Rettore avrà il completo controllo degli Organi, costretti a seguire incondizionatamente gli indirizzi della sua relazione, e del personale tutto dell’Ateneo, assoggettato alla sua politica di gestione e al suo Direttore Amministrativo

 

 

Modalità di elezione del Rettore

(in riferimento all’articolo 12 bis)

 

Nulla cambia riguardo alle modalità di elezione del Rettore, se non che il suo mandato, come quello di tutte le cariche elettive, diviene di quattro anni, anziché di tre, rinnovabile una volta. Il corpo elettorale è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico e Consigli di Facoltà e il personale tecnico-amministrativo e dirigente, i cui voti saranno computati nella misura del 10%. È scandaloso che, proprio nel momento in cui il Rettore assumerà poteri così forti, sia in materia politico-finanziaria che in materia di personale, il peso del corpo elettorale rimanga immutato.

 

 

Poteri di controllo dei membri degli Organi Collegiali di governo

(in riferimento all’articolo 14 quater)

 

Finzione. Questa è la parola che deve essere associata a questa norma, dal titolo apparentemente forte, ma dalle misure a dir poco ovvie e deboli.

 

Non può essere considerato un potere di controllo la possibilità di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell’organo: è semplicemente il motivo per cui uno si candida. Non è potere di controllo la possibilità di accedere agli Uffici per ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso: è semplice espletamento della funzione di membro del Senato e del Consiglio. Non è potere di controllo la possibilità di istituire da parte di Senato e Consiglio (a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri) commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione: il controllo è da farsi sull’operato del Rettore.

 

Questo articolo è la prova ulteriore che gli Organi Collegiali diventano essenzialmente un ufficio del protocollo, con il solo compito di bollare le diverse pratiche, costretti a deliberare gli atti voluti dal Rettore, in conformità con le linee programmatiche di indirizzo presentate e non votate, senza neppure avere la possibilità di un controllo reale sulle azioni portate avanti.

 

 

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C’è da segnalare infine che, come ribadito nelle considerazioni generali, anche nel presente titolo, sono contenuti numerosi rimandi a regolamenti o codici non ancora scritti e nemmeno ipotizzati (articolo 14 quater comma 1 e 3, ad esempio). È importante aggiungere che il lavoro di stesura dei Regolamenti non è nemmeno stato pianificato.