
Considerazioni
riguardo la proposta di Revisione dello Statuto d’Ateneo
Università degli Studi di
Firenze
Titolo Primo
Il
Titolo Primo sancisce la natura e le finalità dell’Università degli Studi di
Firenze, le libertà e i diritti fondamentali di docenti, studenti e personale.
Vengono, quindi, precisate le figure e gli organismi preposti ad assicurare
l’effettività delle libertà e dei diritti enunciati e si prescrive che l’Ateneo
si doti di un codice di comportamento relativo alla condotta del personale docente
e tecnico amministrativo (non c’è stata la volontà di dotarsi di Codice Etico).
Natura e finalità
(in riferimento all’articolo 1 comma 1e 3)
L’Università
di Firenze è definita come un’istituzione pubblica, espressione della comunità
scientifica. Secondo noi è una comunità ben più ampia e complessa, che
condivide (e deve farlo) la natura differente dei soggetti che la compongono. Lo
Statuto lo ricorda in un passaggio al comma 3 dello stesso articolo.
Codice di Comportamento
(in riferimento all’articolo 2 bis)
L’articolo
prevede di adottare un codice di comportamento relativo alla condotta del
personale docente e tecnico amministrativo. Questo codice attualmente non
esiste e andrebbe elaborato interamente. Ne esiste invece uno, approvato anche
dagli Organi Centrali, scritto dal Comitato Pari Opportunità, un organo
elettivo al quale partecipano tutte le componenti della comunità universitaria
(studenti compresi). Non si capisce come mai si rimanda ad un codice, tutto da
inventare.
Rapporti con l’esterno
(in riferimento all’articolo 9 bis comma 1)
È
aperta definitivamente la porta al privato nella definizione della programmazione
didattica. Si precisa che l’Università elabora la programmazione delle attività
di ricerca e di didattica anche (è
forse questa la libertà sancita dagli articoli precedenti ?!) in considerazione
delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla società e tenendo
conto della realtà socioeconomica. Resta solo una valutazione dei Corsi di
Laurea più “utili” ai fini produttivi e linee di indirizzo didattiche e di
ricerca, dettate dall’esterno, da portare nei laboratori o negli studi e da
eseguire.
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C’è
da segnalare infine che, come ribadito nelle considerazioni generali, anche nel
presente titolo, sono contenuti numerosi rimandi a regolamenti o codici non
ancora scritti e nemmeno ipotizzati (articolo 4 bis comma 4 o articolo 10 comma
6, ad esempio). È importante aggiungere che il lavoro di stesura dei
Regolamenti non è nemmeno stato pianificato.