
Considerazioni
riguardo la proposta di Revisione dello Statuto
d’Ateneo
Università degli Studi di
Firenze
Altri titoli
TITOLO III:
Nonostante
i problemi emersi in questi anni in tutto l'Ateneo a seguito dell'applicazione
della 509, la discussione
della commissione sul titolo III è stata sorprendentemente breve (come se
l'interesse del Rettore, dei Consiglieri e dei Senatori fosse concentrato
unicamente sui primi due titoli) e si è risolta quasi unicamente nell'adeguare
formalmente il vecchio testo alle nuove leggi (ad esempio cambiando tutti i
"laurea specialistica" in "laurea magistrale") ma
lasciandolo nella sostanza invariato. Avremmo voluto, sulla didattica, un
confronto approfondito come quello sul titolo II. E' abbastanza chiaro che, su
questo punto, i lavori della seduta congiunta hanno avuto
come priorità quella di finire del lavoro in tempi brevi e non di affrontare i
nodi cruciali dell'organizzazione dell'Ateneo.
Le Facoltà
(in riferimento all’art. 17)
Le
uniche modifiche reali sull'organizzazione delle Facoltà riguardano, al comma
2, la presenza della componente studentesca all'interno
del Consiglio di Facoltà e l'abbassamento del numero legale per la validità
delle sedute da metà degli aventi diritto a un terzo.
Per
quanto riguarda la modifica della composizione del Consiglio di
Facoltà, un problema che abbiamo sollevato è quello dei lettori, che hanno la
possibilità di avere affidamenti didattici, ma nonostante ciò, non fanno parte
del Consiglio di Facoltà. Per quanto riguarda invece la presenza degli studenti all'interno
dei Consigli di Facoltà, la nostra proposta era quella di legare il numero di
rappresentanti degli studenti sia al numero degli studenti iscritti alla
Facoltà, sia al numero dei componenti del Consiglio di Facoltà, in modo da
adeguare la norma statutaria alla situazione estremamente eterogenea del nostro
Ateneo (ad esempio una Facoltà come psicologia ha circa 50 docenti e più di
6.000 iscritti, mentre Scienze MM.FF.NN. o Medicina hanno un numero di iscritti inferiore e un numero
di docenti circa dieci volte superiore) perciò crediamo che la modifica
approvata all'interno della Seduta Congiunta necessiti di ulteriori discussioni
e approfondimenti all'interno dei Consigli di Facoltà.
Per
quanto riguarda l'abbassamento del numero legale, la modifica è stata decisa
per cercare di risolvere il problema della bassa partecipazione dei docenti ai
Consigli di Facoltà. E' abbastanza chiaro che questo
problema esiste, ed è legato in parte anche alla scarsa discussione all'interno delle
sedute. In ogni caso, secondo noi, sarebbe stato importante mantenere il
Consiglio di Facoltà come luogo politico della Facoltà, a cui partecipino tutti
i componenti; sarebbe stato giusto discutere
all'interno della Commissione di un modo per rendere le Sedute del Consiglio di
Facoltà dei luoghi di maggiore discussione ed eventualmente per incentivare la
partecipazione. Scegliere soltanto di abbassare il numero legale significa
prendere atto di un problema che esiste e non cercare un modo di risolverlo.
I
commi 6 e 7 sulla Giunta di Facoltà sono rimasti immutati rispetto al vecchio
testo: nonostante fosse emersa in modo diffuso sia dai Consiglieri che dai Senatori la necessità di chiarire all'interno dello
Statuto la composizione e le funzioni della giunta in modo da creare una certa
omogeneità tra le strutture di Giunta delle diverse Facoltà, la discussione
all'interno della Commissione (sicuramente complessa, a causa delle differenze
strutturali anche molto grandi tra le varie facoltà) è stata chiusa lasciando semplicemente il testo
attuale. Anche in questo caso è stata scelta la strada
più semplice: lasciare un testo sufficientemente vago da permettere a tutti i
modelli di giunta adottati dalle facoltà di continuare a coesistere.
I Corsi di Laurea
(in riferimento all’art. 18)
L'organizzazione
dei corsi di laurea è sicuramente un punto critico, soprattutto a seguito dell'applicazione della 509. Particolarmente importante
sarebbe stata una discussione sui corsi di laurea interfacoltà (sulla cui
gestione c'è attualmente molta confusione), e sulle classi di laurea, questioni entrambe
lasciate irrisolte.
***
TITOLI IV, V ,VI
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Per
quanto riguarda questi titoli, quanto già emerso per il titolo III è emerso
ancora più chiaramente:
Da
questo punto di vista è eclatante la decisione di lasciare inalterato
l'articolo 33 che costituisce i Poli. In questi anni le difficoltà nella
collaborazione tra i Poli e le Facoltà, Dipartimenti e Corsi di Laurea sono state enormi. Sarebbe stato non solo utile ma doveroso
affrontare in sede di commissione il problema dei Poli, quantomeno per fare un quadro della situazione all'interno dell'Ateneo.
Ancora una volta, ed è particolarmente grave in questo caso, la priorità nei
lavori della commissione è stata il
tempo, perciò una discussione del genere non è stata mai neanche affrontata ed
è stato scelto di lasciare il testo attuale semplicemente per non affrontare il
problema.
***
La norma transitoria
Al
termine del testo in esame, è stata aggiunta una norma transitoria che vieta la ricandidatura
a chi già fosse stato eletto per due mandati e impone
di non adeguare la durata dei mandati attuali con la nuova norma prevista dallo
Statuto.
Siamo
da sempre stati molto favorevoli all’introduzione di questa norma, poiché in
questo modo non si faceva perdere anche quell’ultimo
straccio di credibilità che aveva questa revisione
dello Statuto, che, ricordiamo, ha permesso al Rettore Marinelli
di ricandidarsi, lo scorso anno, grazie
all’approvazione dell’art. 56.
È
strano che qualcuno sia contrario all’introduzione di questa norma. Non è
possibile considerare l’atto di revisione dello
Statuto, una soluzione per il prolungamento del mandato!