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LA GIUSTA CAUSA

INTRODUZIONE

I prossimi 15 e 16 giugno si svolgerà il referendum che propone l'estensione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Nel caso in cui verrà raggiunto il quorum e vincerà il Si, anche chi lavora in aziende sotto i 16 dipendenti (6 per quelle agricole) potrà godere dei benefici derivanti dall'articolo 18, il diritto al reintegro in caso di licenziamento ingiustificato oppure, se preferisce, un’indennità di 15 mensilità (attualmente 5).

Votare Si significa in primo luogo estendere tutele e diritti ad un numero sempre maggiore di lavoratori. Allo stesso tempo significa dare un segnale forte contro la precarizzazione, ponendosi in controtendenza rispetto ai tentativi di destrutturazione del mercato del lavoro portati avanti dal governo Berlusconi.

Il centrodestra, da quando si è insediato, sta infatti conducendo una vera e propria offensiva contro i lavoratori: il "Patto per l'Italia", la legge 30 del 2003, il disegno di legge 848 bis, la volontà di cancellare l' articolo 18 e con esso lo Statuto dei Lavoratori.

Chi ci governa vuole aumentare la competitività delle imprese attraverso la riduzione del costo del lavoro, cancellare le tutele che ancora proteggono i lavoratori e far passare il reintegro in caso di licenziamento ingiustificato come un privilegio e non più come un diritto.

Nell'ultimo anno e mezzo, siamo scesi in piazza insieme a milioni di uomini e di donne per la difesa dell'articolo 18 e per l'estensione dei diritti a tutti i lavoratori e a tutte le forme del lavoro. Il referendum si inserisce in questo percorso di lotta ed è un'occasione importante per dare concretezza a queste mobilitazioni. Non risolve problemi come la disoccupazione, il precariato, l'occupazione giovanile, ma sicuramente può servire a rafforzare tutte le iniziative volte a ripensare il mercato del lavoro in termini di estensione dei diritti a chi ancora ne è privo. >

LO STATUTO DEI LAVORATORI

Le basi per l’approvazione dello Statuto dei Lavoratori furono poste durante gli ultimi mesi del ’69, l’Autunno Caldo.
La novità delle rivendicazioni di quel periodo si trova proprio nel contenuto: i lavoratori delle singole fabbriche si concentrarono sempre più su miglioramenti di carattere normativo, quali riduzione dei ritmi di lavoro e la sicurezza dell’ambiente di lavoro, dal momento che l’esperienza aveva mostrato che aumenti salariali venivano vanificati dall’inflazione. Nello stesso momento i sindacati continuavano a portare avanti a livello nazionale lotte su temi di più ampio respiro quali il diritto alla casa per i lavoratori, i servizi sociali, i trasporti urbani e lo sviluppo del Mezzogiorno. Ognuna di queste forme di rivendicazione portò spesso a risultati concreti, il più importante dei quali rimane l’approvazione il 14 maggio 1970 dello Statuto dei Lavoratori -la legge 300- la cui idea di base era già stata elaborata da Giuseppe Di Vittorio nel dicembre 1952.
La peculiarità della legge 300/70 sta nel fatto che questa non parla di salario, non disegna un sistema contrattuale, non regola il diritto di sciopero; il nodo centrale è assicurare al lavoratore, considerato anche come singolo, la tutela della sua dignità, promovendo con puntuali disposizioni almeno i più importanti tra gli strumenti di cui il sindacato può disporre, perché non siano più leciti sul luogo di lavoro comportamenti antisindacali. Lo Statuto dei Lavoratori modifica in senso democratico un rapporto di lavoro condizionato fino ad allora da una legislazione di ispirazione padronale e soprattutto rafforza la capacità di pressione politica ed economica della classe lavoratrice. Si garantiscono così i diritti individuali e le libertà e i poteri collettivi.

CHE COSA E' L'ARTICOLO 18

All'articolo 18 è affidata la tutela contro il licenziamento individuale senza giusta causa o giustificato motivo, di quei lavoratori alle dipendenze di una impresa con più di 15 dipendenti per unità produttiva (5 in agricoltura) o comunque più di 60 nella totalità.
Essere licenziati senza giusta causa o giustificato motivo significa che il datore di lavoro recede dal contratto senza che vi siano stati dei presupposti di fatto di grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro (es. furto in fabbrica, assenze reiterate ed ingiustificate, atti di insubordinazione, scarso rendimento ed imperizia, inidoneità fisica del dipendente, stato di detenzione del lavoratore...).
Per giusta causa (art.2119 del c.c.), si intende il verificarsi di una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, cioè tale da configurare una grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro.
Per giustificato motivo (art. 3 della legge 604 del 1966) si intende un notevole inadempimento inerente l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento della stessa.

E' l'autorità giudiziaria a valutare l'illegittimità o la non giustificazione del licenziamento, dopo aver sentito le parti in causa, disponendo il reintegro del lavoratore nelle sue mansioni originarie. Oltre al reintegro, il datore di lavoro dovrà sostenere l'esborso di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. E' prevista inoltre per il lavoratore la facoltà di rinunciare al reintegro nell'impresa in cambio di un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto

PER COSA SI VOTA

"Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:
dell'art. 18, comma primo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo", e all'intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro";
dell'art 18, comma secondo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale";
dell'art. 18, comma terzo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";
dell'art. 2, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge";
dell'art. 2, comma terzo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "l'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro";
dell'art. 4, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al periodo che così recita "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto."?

PER FARE UN PO’ DI CHIAREZZA

1) L'articolo 18 pregiudica la crescita dimensionale delle imprese.

L’argomentazione è falsa: se pregiudicasse la crescita delle imprese, infatti, si dovrebbe registrare un addensamento delle stesse al di sotto della soglia dei 15 dipendenti, a partire dalla quale l’articolo 18 viene attualmente applicato. Ma i numeri smentiscono categoricamente l’esistenza di un simile addensamento: le piccole imprese, infatti, si concentrano soprattutto attorno a una media di 3,6 dipendenti, ben lontana dal limite dei 15. E’ chiaro perciò che l’articolo 18 non è un fattore economico determinante la crescita di un’impresa.

2) regimi di protezione dei lavoratori, e in particolare l’articolo 18, disincentivano le assunzioni e creano disoccupazione.

Siamo ancora una volta di fronte ad un’argomentazione insostenibile. La verità è che, nonostante gli sforzi compiuti da numerosi economisti di orientamento liberista, nessuno è finora riuscito a dimostrare che la libertà di licenziamento implichi un abbattimento della disoccupazione. L’unico effetto certo e immediato dei licenziamenti facili è la crescita dei disoccupati, mentre il possibile stimolo degli stessi alle assunzioni è molto più dubbio e controverso, dipendendo soprattutto dalle condizioni del mercato e in particolare dal livello della domanda di merci.
La macroeconomia infatti ci insegna che i tassi di disoccupazione dipendono da un’infinità di fattori, tra i quali le norme che regolano il mercato del lavoro non rivestono affatto un ruolo predominante. In uno studio dell’OCSE del 1999 si afferma effettivamente che la libertà di licenziamento produce marginali aumenti del tasso di occupazione delle donne e dei giovani, ma si aggiunge pure che li produce a scapito degli uomini adulti ! La libertà di licenziamento, insomma, tende a produrre un banale effetto di sostituzione dei lavoratori “tutelati” con giovani, determinando un evidente risparmio per le imprese grazie anche agli strumenti del lavoro precario.

3) L’articolo 18 genera costi che soprattutto le piccole imprese non sarebbero in grado di sostenere.

I paesi caratterizzati da maggiori protezioni per i lavoratori sono anche quelli in cui si pagano i salari più bassi. L’analisi economica suggerisce l’idea che siano gli stessi lavoratori ad assumersi i costi delle protezioni, accettando remunerazioni più basse rispetto a quelle prevalenti nei paesi caratterizzati da una maggiore flessibilità sul mercato del lavoro.
A questo va aggiunto che il modo in cui solitamente si affronta il problema degli elevati costi di una sentenza sfavorevole all’imprenditore è del tutto fuorviante. Consideriamo ad esempio la seguente ipotesi. Assumiamo che a distanza di circa 24 mesi dalla data del licenziamento una sentenza dichiari quest’ultimo ingiustificato. Assumiamo inoltre che la retribuzione mensile lorda del lavoratore, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive, ammontasse alla data del licenziamento a 1500 euro. Assumiamo inoltre che in seguito alla sentenza, come accade nella maggioranza dei casi, il lavoratore opti per l’indennità di 15 mensilità piuttosto che per la reintegrazione sul posto di lavoro. Aggiungiamo infine spese legali per un totale di 5000 euro. Alla fine l’imprenditore si ritroverà a pagare una somma complessiva di 63500 euro. Somme del genere risultano indubbiamente elevate, e sono state spesso richiamate per dimostrare che una piccola impresa non sarebbe in grado di sostenerle. Ma questo modo di ragionare è altamente discutibile. Per poter affrontare correttamente la questione è necessario infatti ragionare ex-ante, ossia occorre mettersi nei panni dell’imprenditore che sta per decidere se assumere un lavoratore. L’imprenditore, in altri termini, non può considerare il costo di una eventuale sentenza a lui sfavorevole come se fosse un dato a sé stante, ma deve rapportare quel costo alla probabilità che il lavoratore che egli sta per assumere venga licenziato, lo citi in giudizio e arrivi a vincere la causa. Un semplice calcolo ci permetterà di chiarire che, anche nell’ipotesi peggiore, il costo atteso della sentenza è bassissimo, per non dire trascurabile. Noi sappiamo in proposito che nel 1998 le sentenze per licenziamento ingiustificato sono state 2216, e che nel 56% dei casi esse sono risultate sfavorevoli all’imprenditore. Se ora moltiplichiamo il numero delle sentenze sfavorevoli (2216 x 0,56 = 1241) per il numero medio di anni di permanenza del lavoratore in azienda (circa 3 anni), e dividiamo il tutto per il totale dei posti di lavoro creati in un anno (1.100.000) otteniamo una stima tanto grossolana quanto significativa della probabilità che l’imprenditore incorra effettivamente in una sentenza che dichiari ingiustificato il licenziamento del lavoratore che egli sta per assumere: appena lo 0,3%, che diventa lo 0,02% se si divide per il totale degli occupati alle dipendenze anziché per il flusso di posti creati. Pertanto, moltiplicando il costo medio di una sentenza sfavorevole (63.500 euro) alla più alta probabilità che questa si verifichi (0,3%), si ottiene che il costo medio atteso di un eventuale licenziamento ingiustificato ammonta a 190,5 euro per tre anni, ossia ad appena 63,5 euro all’anno per ogni lavoratore assunto. Siamo insomma di fronte a una cifra che, in presenza di un mercato finanziario e assicurativo privo di imperfezioni, potrebbe essere agevolmente sostenuta da qualsiasi impresa, piccola o grande che sia. Quest’ultima potrebbe infatti assicurarsi contro il rischio di una sentenza sfavorevole, semplicemente pagando un piccolo premio per ogni lavoratore impiegato.

4) L’articolo 18 incentiva il sommerso e il lavoro nero.

L'affermazione potrebbe essere smentita in molti modi. Le ricerche chiariscono, per esempio, che proprio negli anni in cui si sono registrate le riforme più significative in direzione della flessibilità del lavoro, si è rilevata la crescita più significativa del sommerso in percentuale del Pil.
E’ assurdo però sostenere che il sommerso possa essere riassorbito solo riducendo il grado di tutela del lavoro, significherebbe di fatto cercare un compromesso, pagato dai lavoratori, con un male che andrebbe invece estirpato alla radice.



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