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LA
GIUSTA CAUSA
INTRODUZIONE
I prossimi
15 e 16 giugno si svolgerà il referendum che propone
l'estensione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Nel caso
in cui verrà raggiunto il quorum e vincerà il
Si, anche chi lavora in aziende sotto i 16 dipendenti (6 per
quelle agricole) potrà godere dei benefici derivanti
dall'articolo 18, il diritto al reintegro in caso di licenziamento
ingiustificato oppure, se preferisce, un’indennità
di 15 mensilità (attualmente 5).
Votare
Si significa in primo luogo estendere tutele e diritti ad
un numero sempre maggiore di lavoratori. Allo stesso tempo
significa dare un segnale forte contro la precarizzazione,
ponendosi in controtendenza rispetto ai tentativi di destrutturazione
del mercato del lavoro portati avanti dal governo Berlusconi.
Il centrodestra,
da quando si è insediato, sta infatti conducendo una
vera e propria offensiva contro i lavoratori: il "Patto
per l'Italia", la legge 30 del 2003, il disegno di legge
848 bis, la volontà di cancellare l' articolo 18 e
con esso lo Statuto dei Lavoratori.
Chi ci
governa vuole aumentare la competitività delle imprese
attraverso la riduzione del costo del lavoro, cancellare le
tutele che ancora proteggono i lavoratori e far passare il
reintegro in caso di licenziamento ingiustificato come un
privilegio e non più come un diritto.
Nell'ultimo
anno e mezzo, siamo scesi in piazza insieme a milioni di uomini
e di donne per la difesa dell'articolo 18 e per l'estensione
dei diritti a tutti i lavoratori e a tutte le forme del lavoro.
Il referendum si inserisce in questo percorso di lotta ed
è un'occasione importante per dare concretezza a queste
mobilitazioni. Non risolve problemi come la disoccupazione,
il precariato, l'occupazione giovanile, ma sicuramente può
servire a rafforzare tutte le iniziative volte a ripensare
il mercato del lavoro in termini di estensione dei diritti
a chi ancora ne è privo. >
LO STATUTO DEI LAVORATORI
Le basi
per l’approvazione dello Statuto dei Lavoratori furono
poste durante gli ultimi mesi del ’69, l’Autunno
Caldo.
La novità delle rivendicazioni di quel periodo si trova
proprio nel contenuto: i lavoratori delle singole fabbriche
si concentrarono sempre più su miglioramenti di carattere
normativo, quali riduzione dei ritmi di lavoro e la sicurezza
dell’ambiente di lavoro, dal momento che l’esperienza
aveva mostrato che aumenti salariali venivano vanificati dall’inflazione.
Nello stesso momento i sindacati continuavano a portare avanti
a livello nazionale lotte su temi di più ampio respiro
quali il diritto alla casa per i lavoratori, i servizi sociali,
i trasporti urbani e lo sviluppo del Mezzogiorno. Ognuna di
queste forme di rivendicazione portò spesso a risultati
concreti, il più importante dei quali rimane l’approvazione
il 14 maggio 1970 dello Statuto dei Lavoratori -la legge 300-
la cui idea di base era già stata elaborata da Giuseppe
Di Vittorio nel dicembre 1952.
La peculiarità della legge 300/70 sta nel fatto che
questa non parla di salario, non disegna un sistema contrattuale,
non regola il diritto di sciopero; il nodo centrale è
assicurare al lavoratore, considerato anche come singolo,
la tutela della sua dignità, promovendo con puntuali
disposizioni almeno i più importanti tra gli strumenti
di cui il sindacato può disporre, perché non
siano più leciti sul luogo di lavoro comportamenti
antisindacali. Lo Statuto dei Lavoratori modifica in senso
democratico un rapporto di lavoro condizionato fino ad allora
da una legislazione di ispirazione padronale e soprattutto
rafforza la capacità di pressione politica ed economica
della classe lavoratrice. Si garantiscono così i diritti
individuali e le libertà e i poteri collettivi.
CHE COSA E' L'ARTICOLO 18
All'articolo
18 è affidata la tutela contro il licenziamento individuale
senza giusta causa o giustificato motivo, di quei lavoratori
alle dipendenze di una impresa con più di 15 dipendenti
per unità produttiva (5 in agricoltura) o comunque
più di 60 nella totalità.
Essere licenziati senza giusta causa o giustificato motivo
significa che il datore di lavoro recede dal contratto senza
che vi siano stati dei presupposti di fatto di grave inadempimento
degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro
(es. furto in fabbrica, assenze reiterate ed ingiustificate,
atti di insubordinazione, scarso rendimento ed imperizia,
inidoneità fisica del dipendente, stato di detenzione
del lavoratore...).
Per giusta causa (art.2119 del c.c.), si intende il verificarsi
di una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria
del rapporto di lavoro, cioè tale da configurare una
grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali
del rapporto di lavoro.
Per giustificato motivo (art. 3 della legge 604 del 1966)
si intende un notevole inadempimento inerente l'attività
produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento
della stessa.
E' l'autorità
giudiziaria a valutare l'illegittimità o la non giustificazione
del licenziamento, dopo aver sentito le parti in causa, disponendo
il reintegro del lavoratore nelle sue mansioni originarie.
Oltre al reintegro, il datore di lavoro dovrà sostenere
l'esborso di un'indennità commisurata alla retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo. In ogni
caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore
a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
E' prevista inoltre per il lavoratore la facoltà di
rinunciare al reintegro nell'impresa in cambio di un'indennità
pari a quindici mensilità di retribuzione globale di
fatto
PER COSA SI VOTA
"Volete
voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati
i diritti e le tutele previsti dall'art. 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:
dell'art. 18, comma primo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata
"Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento",
limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio reparto autonomo nel quale
ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze
più di quindici prestatori di lavoro o più di
cinque se trattasi di imprenditore agricolo", e all'intero
periodo successivo che recita "Tali disposizioni si applicano
altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori,
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti,
anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata,
non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze
più di sessanta prestatori di lavoro";
dell'art 18, comma secondo, legge 20 maggio 1970, n. 300,
titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento",
che recita "Ai fini del computo del numero dei prestatori
di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per
la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a
tale proposito, che il computo delle unità lavorative
fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva
del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e
in linea collaterale";
dell'art. 18, comma terzo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata
"Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento",
che recita "Il computo dei limiti occupazionali di cui
al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono
agevolazioni finanziarie o creditizie";
dell'art. 2, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata
"Disciplina dei licenziamenti individuali", che
recita "I datori di lavoro privati, imprenditori non
agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art.
1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro
dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro
imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino
a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art.
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art.
1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così
come modificata dalla presente legge. Sono altresì
soggetti agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a
cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art.
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art.
1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così
come modificata dalla presente legge. Sono altresì
soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di
lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non
sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge";
dell'art. 2, comma terzo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata
"Disciplina dei licenziamenti individuali", che
recita "l'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e' sostituito dal seguente: quando risulti accertato che non
ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere
il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o,
in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità
di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore
di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.
La misura massima della predetta indennità può
essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore
di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino
a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che
occupa più di quindici prestatori di lavoro";
dell'art. 4, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata
"Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente
al periodo che così recita "La disciplina di cui
all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei
confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono
senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto."?
PER FARE UN PO’ DI CHIAREZZA
1)
L'articolo 18 pregiudica la crescita dimensionale
delle imprese.
L’argomentazione
è falsa: se pregiudicasse la crescita delle imprese,
infatti, si dovrebbe registrare un addensamento delle stesse
al di sotto della soglia dei 15 dipendenti, a partire dalla
quale l’articolo 18 viene attualmente applicato. Ma
i numeri smentiscono categoricamente l’esistenza di
un simile addensamento: le piccole imprese, infatti, si concentrano
soprattutto attorno a una media di 3,6 dipendenti, ben lontana
dal limite dei 15. E’ chiaro perciò che l’articolo
18 non è un fattore economico determinante la crescita
di un’impresa.
2)
regimi di protezione dei lavoratori, e in particolare
l’articolo 18, disincentivano le assunzioni e creano
disoccupazione.
Siamo
ancora una volta di fronte ad un’argomentazione insostenibile.
La verità è che, nonostante gli sforzi compiuti
da numerosi economisti di orientamento liberista, nessuno
è finora riuscito a dimostrare che la libertà
di licenziamento implichi un abbattimento della disoccupazione.
L’unico effetto certo e immediato dei licenziamenti
facili è la crescita dei disoccupati, mentre il possibile
stimolo degli stessi alle assunzioni è molto più
dubbio e controverso, dipendendo soprattutto dalle condizioni
del mercato e in particolare dal livello della domanda di
merci.
La macroeconomia infatti ci insegna che i tassi di disoccupazione
dipendono da un’infinità di fattori, tra i quali
le norme che regolano il mercato del lavoro non rivestono
affatto un ruolo predominante. In uno studio dell’OCSE
del 1999 si afferma effettivamente che la libertà di
licenziamento produce marginali aumenti del tasso di occupazione
delle donne e dei giovani, ma si aggiunge pure che li produce
a scapito degli uomini adulti ! La libertà di licenziamento,
insomma, tende a produrre un banale effetto di sostituzione
dei lavoratori “tutelati” con giovani, determinando
un evidente risparmio per le imprese grazie anche agli strumenti
del lavoro precario.
3)
L’articolo 18 genera costi che soprattutto
le piccole imprese non sarebbero in grado di sostenere.
I paesi
caratterizzati da maggiori protezioni per i lavoratori sono
anche quelli in cui si pagano i salari più bassi. L’analisi
economica suggerisce l’idea che siano gli stessi lavoratori
ad assumersi i costi delle protezioni, accettando remunerazioni
più basse rispetto a quelle prevalenti nei paesi caratterizzati
da una maggiore flessibilità sul mercato del lavoro.
A questo va aggiunto che il modo in cui solitamente si affronta
il problema degli elevati costi di una sentenza sfavorevole
all’imprenditore è del tutto fuorviante. Consideriamo
ad esempio la seguente ipotesi. Assumiamo che a distanza di
circa 24 mesi dalla data del licenziamento una sentenza dichiari
quest’ultimo ingiustificato. Assumiamo inoltre che la
retribuzione mensile lorda del lavoratore, maggiorata dei
ratei delle mensilità aggiuntive, ammontasse alla data
del licenziamento a 1500 euro. Assumiamo inoltre che in seguito
alla sentenza, come accade nella maggioranza dei casi, il
lavoratore opti per l’indennità di 15 mensilità
piuttosto che per la reintegrazione sul posto di lavoro. Aggiungiamo
infine spese legali per un totale di 5000 euro. Alla fine
l’imprenditore si ritroverà a pagare una somma
complessiva di 63500 euro. Somme del genere risultano indubbiamente
elevate, e sono state spesso richiamate per dimostrare che
una piccola impresa non sarebbe in grado di sostenerle. Ma
questo modo di ragionare è altamente discutibile. Per
poter affrontare correttamente la questione è necessario
infatti ragionare ex-ante, ossia occorre mettersi nei panni
dell’imprenditore che sta per decidere se assumere un
lavoratore. L’imprenditore, in altri termini, non può
considerare il costo di una eventuale sentenza a lui sfavorevole
come se fosse un dato a sé stante, ma deve rapportare
quel costo alla probabilità che il lavoratore che egli
sta per assumere venga licenziato, lo citi in giudizio e arrivi
a vincere la causa. Un semplice calcolo ci permetterà
di chiarire che, anche nell’ipotesi peggiore, il costo
atteso della sentenza è bassissimo, per non dire trascurabile.
Noi sappiamo in proposito che nel 1998 le sentenze per licenziamento
ingiustificato sono state 2216, e che nel 56% dei casi esse
sono risultate sfavorevoli all’imprenditore. Se ora
moltiplichiamo il numero delle sentenze sfavorevoli (2216
x 0,56 = 1241) per il numero medio di anni di permanenza del
lavoratore in azienda (circa 3 anni), e dividiamo il tutto
per il totale dei posti di lavoro creati in un anno (1.100.000)
otteniamo una stima tanto grossolana quanto significativa
della probabilità che l’imprenditore incorra
effettivamente in una sentenza che dichiari ingiustificato
il licenziamento del lavoratore che egli sta per assumere:
appena lo 0,3%, che diventa lo 0,02% se si divide per il totale
degli occupati alle dipendenze anziché per il flusso
di posti creati. Pertanto, moltiplicando il costo medio di
una sentenza sfavorevole (63.500 euro) alla più alta
probabilità che questa si verifichi (0,3%), si ottiene
che il costo medio atteso di un eventuale licenziamento ingiustificato
ammonta a 190,5 euro per tre anni, ossia ad appena 63,5 euro
all’anno per ogni lavoratore assunto. Siamo insomma
di fronte a una cifra che, in presenza di un mercato finanziario
e assicurativo privo di imperfezioni, potrebbe essere agevolmente
sostenuta da qualsiasi impresa, piccola o grande che sia.
Quest’ultima potrebbe infatti assicurarsi contro il
rischio di una sentenza sfavorevole, semplicemente pagando
un piccolo premio per ogni lavoratore impiegato.
4)
L’articolo 18 incentiva il sommerso e il lavoro nero.
L'affermazione
potrebbe essere smentita in molti modi. Le ricerche chiariscono,
per esempio, che proprio negli anni in cui si sono registrate
le riforme più significative in direzione della flessibilità
del lavoro, si è rilevata la crescita più significativa
del sommerso in percentuale del Pil.
E’ assurdo però sostenere che il sommerso possa
essere riassorbito solo riducendo il grado di tutela del lavoro,
significherebbe di fatto cercare un compromesso, pagato dai
lavoratori, con un male che andrebbe invece estirpato alla
radice.
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